Descrizione
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell’art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, se iscritti nelle liste elettorali di un qualunque Comune del territorio regionale.
L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura ed, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero.
Anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso Comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio regionale.
Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al Comune dove ha sede il luogo di cura non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/09/2025 10:43:57