Descrizione
Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge n. 136/1976, i detenuti, se in possesso del diritto di elettorato attivo, sono ammessi a votare nel luogo di reclusione o custodia preventiva purché siano elettori di un qualsiasi Comune del territorio regionale.
Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale, le cui modalità di costituzione e funzionamento sono state descritte al numero 2) della lettera D).
L’interessato, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, per il tramite del direttore dell’Istituto di prevenzione e pena, deve far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova, recante in calce l’attestazione del direttore dell’Istituto comprovante la detenzione dell’elettore.
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Ultimo aggiornamento pagina: 17/09/2025 10:43:35