Descrizione
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n.136, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura.
La dichiarazione deve recare in calce l’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell’elettore nell’istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto stesso.
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, alle medesime condizioni sopra richiamate per i degenti in ospedali e case di cura, anche i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria, anche di modesta portata, nonché i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private: ciò, ovviamente, purché i soggetti ricoverati siano elettori, rispettivamente, di un qualsiasi comune del territorio nazionale per il referendum.
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Ultimo aggiornamento pagina: 25/02/2026 12:21:53