Cancellazioni anagrafiche
La cancellazione dall'Anagrafe presuppone che la persona non abbia più la dimora abituale nel Comune all'indirizzo dichiarato
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Servizio attivo
A chi è rivolto
I diretti interessati, nel caso di emigrazione in altro Comune o all'estero.
Tutti colo che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
Tutti colo che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
Descrizione
La cancellazione anagrafica può avvenire per:
Cancellazione per morte
La comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
Cancellazione per emigrazione in altro Comune
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza che comunicherà al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
Cancellazione per morte
La comunicazione viene effettuata all'Anagrafe dall'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di morte del defunto.
Cancellazione per emigrazione in altro Comune
In tal caso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente al nuovo Comune di residenza che comunicherà al Comune di precedente residenza il cambiamento avvenuto.
Il procedimento si conclude entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di nuova iscrizione.
Cancellazione per emigrazione all'estero
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’Ufficio Anagrafe l’indirizzo di nuova residenza utilizzando apposito modulo.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Il cittadino italiano che si trasferisce all’estero per un periodo superiore ad un anno deve iscriversi all’Aire ( Anagrafe degli italiani residenti all’estero)
I cittadini dell'Unione Europea (comunitari) o appartenenti a Stato terzo (extracomunitari) che intendono trasferirsi all’estero o rientrare nel proprio paese di origine, devono dichiarare all’Ufficio Anagrafe l’indirizzo di nuova residenza utilizzando apposito modulo.
Il procedimento di cancellazione viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Cancellazione per irreperibilità accertata
La cancellazione per irreperibilità avviene quando, a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo, della persona non si trovi più traccia.
Si tratta di un procedimento d’ufficio, finalizzato alla regolare tenuta dell’Anagrafe, che può essere avviato anche su segnalazione, di altri enti pubblici o di privati cittadini. La segnalazione può essere effettuata presentando l'apposito modulo di mancata dimora.
La cancellazione per irreperibilità avviene quando, a seguito di ripetuti accertamenti intervallati nel tempo, della persona non si trovi più traccia.
Si tratta di un procedimento d’ufficio, finalizzato alla regolare tenuta dell’Anagrafe, che può essere avviato anche su segnalazione, di altri enti pubblici o di privati cittadini. La segnalazione può essere effettuata presentando l'apposito modulo di mancata dimora.
Il procedimento per l'irreperibilità prevede, in base all’art. 4 della legge anagrafica (L. n. 1228/1954), che l'ufficiale d'anagrafe possa in qualsiasi momento disporre accertamenti e indagini tesi a verificare la dimora abituale di un cittadino, senza necessità che vi sia un procedimento aperto; di norma a seguito di una segnalazione che può provenire da persone a conoscenza dei fatti o di altri uffici pubblici, viene richiesto un accertamento alla Polizia Locale, il cui esito, se conferma l'assenza delle persone residenti, dovrà dare formale avvio al procedimento con la contestuale comunicazione prevista dall'art.7 della L. n. 241/1990 da trasmettere all'interessato o ai genitori dei minori.
Il presupposto della cancellazione per irreperibilità accertata è che l’interessato si sia allontanato dall’abitazione dove ha la residenza anagrafica e non vi siano, da tempo, più notizie da cui desumere una sua presenza sul territorio nazionale. Qualora si conosca l’indirizzo dove la persona si è trasferita, la residenza potrà invece essere variata con un provvedimento adottato anche d’ufficio.
Si precisa che temporanei, anche se frequenti, allontanamenti dall’abitazione dove insiste la residenza anagrafica non equivalgono ad irreperibilità, né fanno venir meno la dimora abituale nel territorio comunale, qualora la persona vi faccia poi costantemente ritorno (ad es. uno studente può allontanarsi dall’abitazione familiare per frequentare un ciclo di studi altrove, un cittadino straniero può recarsi periodicamente nel suo Paese d’origine per fare visita alla famiglia, ecc.)
In nessun caso la perdita del titolo di possesso/detenzione dell’alloggio (ad es. scadenza del contratto di locazione) può dar luogo all’avvio di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, se l’interessato continui ad occuparlo.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Il presupposto della cancellazione per irreperibilità accertata è che l’interessato si sia allontanato dall’abitazione dove ha la residenza anagrafica e non vi siano, da tempo, più notizie da cui desumere una sua presenza sul territorio nazionale. Qualora si conosca l’indirizzo dove la persona si è trasferita, la residenza potrà invece essere variata con un provvedimento adottato anche d’ufficio.
Si precisa che temporanei, anche se frequenti, allontanamenti dall’abitazione dove insiste la residenza anagrafica non equivalgono ad irreperibilità, né fanno venir meno la dimora abituale nel territorio comunale, qualora la persona vi faccia poi costantemente ritorno (ad es. uno studente può allontanarsi dall’abitazione familiare per frequentare un ciclo di studi altrove, un cittadino straniero può recarsi periodicamente nel suo Paese d’origine per fare visita alla famiglia, ecc.)
In nessun caso la perdita del titolo di possesso/detenzione dell’alloggio (ad es. scadenza del contratto di locazione) può dar luogo all’avvio di un procedimento di cancellazione per irreperibilità, se l’interessato continui ad occuparlo.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri (intendendo con questo termine i cittadini di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale (art. 7 c.3 d.P.R. n.223/1989).
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe. Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale (art. 11 punto c d.P.R. n.223/1989).
Entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno i cittadini stranieri (intendendo con questo termine i cittadini di Paesi terzo rispetto all’Unione europea) iscritti all'anagrafe hanno l'obbligo di presentare al comune la dichiarazione di dimora abituale (art. 7 c.3 d.P.R. n.223/1989).
Decorsi 180 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno senza che il cittadino abbia rinnovato la dichiarazione di dimora abituale, l’ufficio anagrafe lo invita ad esibire il permesso di soggiorno rinnovato, rendendo contemporaneamente la dichiarazione di dimora abituale.
In caso di mancata presentazione della documentazione si procede alla cancellazione dall’anagrafe. Il procedimento di cancellazione si conclude trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del cittadino dell'invito a rendere la dichiarazione di dimora abituale (art. 11 punto c d.P.R. n.223/1989).
Come fare
La maggior parte dei procedimenti di cancellazione anagrafica sono gestiti direttamente dagli uffici, senza la necessità di comunicazioni da parte del cittadino, gli unici procedimenti che possono essere avviati dai cittadini sono:
- la cancellazione per emigrazione all'estero: in cui il cittadino stesso da comunicazione all'ufficio anagrafe del suo trasferimento al di fuori dell'Italia
- la segnalazione di irreperibilità che può essere presentata da tutti coloro che sono a conoscenza della situazione, relativamente a segnalazioni di irreperibilità o di abbandono della dimora abituale da parte di un residente nel Comune.
Cosa serve
Per la cancellazione per emigrazione all'estero è necessario presentare:
- il modulo di trasferimento di residenza all'estero
- in caso di famiglia composta da più di 4 componenti, oltre al modulo dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero, occorre compilare anche l'Allegato 2
- fotocopia dei documenti d'identità di tutti i componenti che si traferiscono
- il modulo di mancata dimora
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante
Cosa si ottiene
La cancellazione dall'anagrafe delle persone non più residenti nel Comune.
Tempi e scadenze
Il procedimento di cancellazione per emigrazione all'estero viene concluso entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della dichiarazione presentata dal cittadino.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Il procedimento di cancellazione per irreperibilità prevede solo un termine minimo di conclusione, ossia un anno (365 giorni) dalla comunicazione di avvio inviata all’interessato, ai sensi dell’art.7 della L. n. 241/1990; non esiste un termine massimo. Fino all’adozione del provvedimento finale, la persona è da considerarsi residente a tutti gli effetti.
Costi
Il servizio è gratuito.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Ultimo aggiornamento pagina: 05/11/2024 16:04:36