Nel nostro Paese il prelievo a scopo di trapianto di organi e di tessuti da donatore deceduto è consentito solo con il consenso espresso in vita dalla persona donante e opportunamente documentato. In mancanza di una esplicita dichiarazione, il prelievo è possibile solo se vi è “non opposizione” da parte dei familiari aventi diritto, ai quali viene offerta l’opportunità della donazione quando vi sono le condizioni cliniche necessarie.
Il tema è regolamentato dalla
legge 1° aprile 1999, n.91 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”, negli articoli 3, 4 e 5 e nell’articolo 23 (disposizioni transitorie).
Il cittadino maggiorenne può esprimere la propria volontà - che può essere sia favorevole sia contraria - con diverse modalità, tutte ugualmente valide.
La volontà così espressa ha valore vincolante e deve essere assolutamente rispettata.
È possibile comunque cambiare opinione: in questo caso è necessario depositare o manifestare nuovamente la propria mutata volontà.