L'albo dei presidenti di seggio è l'elenco degli elettori del Comune idonei a ricoprire questo incarico.
L'albo è tenuto e aggiornato dal Presidente della Corte di Appello territorialmente competente.
I Presidenti di seggio elettorale sono nominati dalla Corte d'appello territoriale tra i cittadini iscritti nell'apposito Albo comunale, su indicazione del Sindaco e prioritariamente tra coloro che abbiano già svolto le medesime funzioni in elezioni precedenti.
Il presidente di seggio è giuridicamente responsabile dello svolgimento di ogni operazione di voto e di scrutinio. È considerato pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni. Prepara il seggio con il materiale ricevuto dal sindaco o da un suo delegato, coordina gli scrutatori, tra cui sceglie il vice presidente di seggio, e nomina il segretario di seggio. Nelle giornate di votazione vigila sul corretto andamento delle attività mentre durante lo spoglio e il conteggio si esprime – sentiti gli scrutatori sull'attribuzione dei voti. A conteggio chiuso deve garantire la consegna dei plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni elettorali della sua sezione al Comune.
Il presidente di seggio è investito dei
poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (
art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).
Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (
art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (
art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361)
Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni (
art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (
art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).
Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (
art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).
Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può fare tutte le richieste che ritenga opportune sia alle autorità civili sia alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (
art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).