L'albo degli scrutatori è l'elenco di tutte le persone idonee e interessate a ricoprire questa funzione all'interno dei seggi elettorali. È istituito in ogni Comune ed è aggiornato annualmente (Legge 08/03/1989, n. 95,
art. 1 e
art. 5).
Lo scrutatore di seggio ha il compito di:
- assistere il presidente di seggio
- apporre la propria firma sulle schede elettorali della sezione, prima dell'apertura della votazione
- identificare ogni elettore che si reca a votare presso la sezione elettorale
- compilare il registro degli elettori con il numero del documento d'identità e il numero della tessera elettorale del votante
- vidimare la tessera elettorale
- certificare che l'elettore abbia votato
- redigere le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti.
Sono esclusi per legge (
Decreto del Presidente della Repubblica 30/03/1957, n. 361, art. 38 e
Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/1960, n. 570, art. 23):
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni, e dei Trasporti
- gli appartenenti a Forze Armate in servizio
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
- i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione
Sono esclusi inoltre coloro che (
Legge 08/03/1989 n. 95, art. 3):
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di
pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali.