I cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l’espatrio rilasciato dal paese d’origine.
Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi in Anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
- dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
- è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare
Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:
- il coniuge o l’unito civilmente;
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale;
- i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
La vivenza a carico per i cittadini non italiani è tale per la legge del paese di provenienza; il familiare a carico, per essere considerato tale:
- deve essere dichiarato tale dal famigliare per cui è a carico;
- deve essere presentata una dichiarazione dell’autorità consolare del paese di provenienza, che dichiara che il familiare è a carico.