Voto Domiciliare

Elettori del Comune che siano intrasportabili e che siano impossibilitati a recarsi al seggio elettorale.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Possono votare al proprio domicilio:
  • gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
  • gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui l'elettore dimori, rispettivamente:
  • per le elezioni europee e referendarie, nel territorio nazionale
  • per le elezioni regionali, nel territorio della Regione della quale è elettore
  • per le elezioni comunali, nel territorio del Comune del quale è elettore

Descrizione

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio del servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

Per poter fruire di detta opportunità, è necessario far pervenire, al Comune di Buggiano, nel periodo intercorrente tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione:
  • una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano e recante l’indicazione dell’indirizzo completo di questa, allegandovi copia della tessera elettorale;
  • un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui in premessa con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni della dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore non sia già inserita l’annotazione del diritto al voto assistito il certificato deve attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.
Il Comune, una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione, deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al Presidente di ciascuna Sezione, il quale, all’atto della costituzione del Seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.

Il sindaco, nel frattempo, rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli Uffici Elettorali di Sezione per la raccolta del voto domiciliare.

Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un Comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del Comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei Comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio.

Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.

Come fare

Nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, l’elettore dovrà:
  • fare richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”). La certificazione viene rilascia esclusivamente l’Azienda Usl solo attraverso propri medici incaricati. La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni. La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
  • far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione corredata di:
  1. fotocopia di un documento di riconoscimento
  2. fotocopia tessera elettorale
  3. il certificato rilasciato da un medico del Servizio di Medicina Legale dell'Usl, che conferma l'esistenza di una infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cosa serve

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.
Il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art.1 del decreto legge n. 1/2006.
Si richiamano, in quanto da ritenere applicabili, le disposizioni preclusive di cui all'art.56, primo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni suppletive della Camera dei deputati, e all'art.41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, per le elezioni amministrative, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

Cosa si ottiene

La possibilità di poter esercitare il diritto di voto presso il luogo in cui si è domiciliati (anche se diverso dalla residenza anagrafica), e in cui si sta svolgendo la consultazione elettorale.

Il voto verrà raccolto presso il domicilio dell’elettore nella giornata delle elezioni da un apposito Seggio Elettorale composto da un Presidente di seggio, da uno scrutatore e da un segretario.

Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto. Il voto può essere anche raccolto da un apposito seggio (seggio speciale), formato da un presidente e da due scrutatori.

Tempi e scadenze

Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera nel periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’AUSL Servizio di Medicina Legale.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 29/10/2024]

Contatti

Elettorale

Piazza del Grano n.19 - accesso anche da P.zza G. Matteotti 6 - Buggiano

0572317135

a.meacci@comune.buggiano.pt.it

Unità organizzativa responsabile

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Ultimo aggiornamento pagina: 31/10/2024 11:08:57

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