Cambio Residenza

Il cambio di residenza è la comunicazione che devi inviare al tuo comune, per te e i componenti della tua famiglia anagrafica

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A chi è rivolto

Tutti i cittadini che cambiano residenza ovvero quando:
  • hanno cambiato abitazione all'interno dello stesso comune;
  • hanno cambiato residenza trasferendosi da/in altro comune;
  • sono entrati in Italia dall'estero o, viceversa,  si sono trasferiti all'estero (per cittadino italiano iscritto all'AIRE).

Descrizione

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale.
Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova nella Sentenza della Cassazione n. 1738 del 14 marzo 1986 ha stabilito che “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori dal Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.
La Circolare del Ministero dell’Interno 14 Settembre 1991, n. 21, riporta testualmente “Infatti ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale: il concetto di residenza resta così distinto da quello di domicilio, che indica il luogo ove si svolgono gli affari e gli interessi del soggetto e dunque solitamente il luogo di lavoro. Vero è che la giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi (cfr., ad esempio, Cass.5 febbraio 1985, n. 791, Cassazione Sez. II 14 marzo 1986,n. 1738 e, precedentemente, Cassazione Sez. I 21 giugno 1955 n. 1925, Cassazione Sez. I 17 ottobre 1955 n. 3226, Cassazione Sez. II 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.), tuttavia anche l'elemento soggettivo non può restare all'interno del soggetto, non può essere una mera intenzione, bensì deve essere "rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali " (Cassazione, Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738),cioè deve essere reso conoscibile ai consociati attraverso la condotta del soggetto. Ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto la mera dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.
    Ne consegue che:
    - le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
    - l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

    La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
    Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

    Si tratta di una nuova residenza se vai ad abitare in una casa dove non risiedono altre persone o se nella casa dove ti trasferisci ci sono altre persone con cui non hai vincoli di parentela o affettivi ( per esempio, un gruppo di studenti che dividono un appartamento).
    Si tratta di una residenza in una famiglia esistente se, invece, nella nuova casa ci sono persone con le quali hai vincoli di parentela o affettivi ( per esempio, una coppia di fidanzati).

    Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.
    Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

    Come fare

    Puoi comunicare il cambio di residenza tramite una delle seguenti possibilità:
    - online, tramite il al servizio Cambio di residenza sul portale ANPR. La procedura ti guiderà all'inserimento di tutti i dati necessari alla comunicazione;
    - presentarti allo sportello dell'Ufficio Anagrafe previo appuntamento;
    - scaricare e compilare il modello "Dichiarazione Residenza" ed inviarcelo all'indirizzo mail info@comune.buggiano.pt.it avendo cura di allegare copia del/dei documento/i di identità;
    - scaricare e compilare il modello "Dichiarazione Residenza" ed inviarcelo all'indirizzo PEC certificata@pec.comune.buggiano.pt.it avendo cura di allegare copia del/dei documento/i di identità;

    Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo:
    - del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato o allegato copia al momento della richiesta dell’iscrizione;
    - del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea.

    Le istanze inviate per via telematica dovranno rispettare una delle seguenti condizioni:
    • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
    • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
    • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del/i dichiaranti e la/le copia/e del/i documento/i d'identità allegata/e siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
    In ogni caso, tutte le istanze inviate per via telematica dovranno essere trasmesse in formato .pdf (non .JPEG)

    Cosa serve

    Per comunicare il cambio di residenza, assicurati di avere:

    • i dati della nuova abitazione;
    • i dati di coloro che, eventualmente, già vi risiedono;
    • i dati delle persone che si sono trasferite con te;
    • documenti di riconoscimento

    Cosa si ottiene

    Dopo i controlli all'Ufficio Anagrafe, si ottiene il cambio di residenza alla nuova abitazione

    Tempi e scadenze

    La residenza anagrafica decorre dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino e viene definita entro due giorni lavorativi dal ricevimento.

    Entro 45 giorni dalla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l'ufficio effettuerà le verifiche all'indirizzo di residenza dichiarato tramite la Polizia Locale e controllerà la documentazione presentata.

    Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).
    Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

    Qualora la procedura avesse un esito negativo, il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.
    Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia nel temine di 30(trenta) giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Anagrafe.

    Costi

    La comunicazione del cambio residenza è gratuita

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    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    termini-e-condizioni-di-servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 24/10/2024]

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    Ultimo aggiornamento pagina: 19/11/2024 09:54:53

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