Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e, per i carburanti, presso le imprese autorizzate alla vendita, individuati con apposita convenzione sottoscritta dalla competente Direzione generale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (artt. 10 e 11 del D.I.).
Il primo pagamento dovrà essere effettuato entro il
16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio (art. 5, comma 4, del D.I.).
Le somme accreditate ai beneficiari dovranno essere interamente utilizzate entro e non oltre il
28 febbraio 2025 (art. 8, comma 1, del D.I.).
Gli elenchi dei beneficiari della carta di cui al presente decreto sono pubblicati, in ogni caso, in evidenza, sul sito internet del Comune, con modalità tali da garantire la riservatezza dei dati (art. 7 comma 4, del D.I.).